Art. 4.

      1. L'affiliante, venti giorni prima della firma del contratto, deve fornire all'affiliato un prospetto illustrativo con le informazioni utili a valutare la vantaggiosità dell'instaurazione del rapporto di franchising.
      2. Le informazioni di cui al comma 1 devono riguardare la data di costituzione dell'impresa con una menzione delle fasi principali del suo sviluppo; la titolarità di marchi, brevetti e licenze; la situazione generale e locale del mercato dei prodotti o dei servizi che costituiscono l'oggetto del contratto e le prospettive di sviluppo di tale mercato; la situazione economica dell'impresa come risulta dai bilanci annuali degli ultimi due esercizi; la presentazione della rete di franchising comprendente l'elenco delle imprese che ne fanno parte con l'indicazione per ciascuna di esse del sistema gestionale convenuto; il numero delle imprese che, essendo legate alla rete con uno dei contratti della stessa natura di quello la cui conclusione è prevista, hanno cessato di fare parte della rete nel corso dell'anno precedente a quello del rilascio del documento in questione, con la precisazione se il contratto è venuto a scadenza o se è stato risolto o annullato; l'indicazione della durata del contratto proposto, delle condizioni di rinnovo, di risoluzione e di cessione, come l'ambito di esclusiva. Il prospetto deve, inoltre, precisare la natura e l'ammontare delle spese e degli investimenti che si riferiscono all'immagine di marca che l'affiliato deve impegnare prima di iniziare l'attività.
      3. L'affiliato, entro il termine di cui al comma 1, deve fornire all'affiliante un prospetto illustrativo contenente informazioni sulla propria impresa; sulla propria solidità economica; sulle conoscenze che egli ha del mercato e sull'esperienza professionale nel settore; sulla disponibilità di locali per l'attività oggetto del contratto con l'esatta estensione degli stessi e la loro

 

Pag. 6

precisa ubicazione. Il prospetto può contenere altresì la formale richiesta di informazioni all'affiliante sull'esistenza di eventuali procedimenti giudiziari promossi negli ultimi tre anni nei confronti della sua impresa da parte di affiliati o di terzi.
      4. I prospetti previsti dal presente articolo costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di franchising.
      5. Qualora taluna delle parti abbia fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile, a condizione che le false informazioni siano state tali da determinare la volontà della controparte alla conclusione del contratto. In ogni caso la parte ingannata può chiedere il risarcimento dell'eventuale danno subìto.